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Il sito accessibile.

Cosa chiede la normativa europea sull’accessibilità, a chi si applica davvero, chi è esentato e perché un sito accessibile conviene anche quando non è obbligatorio.

Di Alessandra De Luca · Aggiornato il

In breve

Dal 28 giugno 2025 l’European Accessibility Act (direttiva UE 2019/882, recepita in Italia con il D.Lgs. 82/2022) chiede che alcuni servizi digitali rivolti ai consumatori, tra cui il commercio elettronico, siano accessibili anche alle persone con disabilità. Le microimprese che forniscono servizi sono esentate. Il riferimento tecnico per i siti sono le WCAG 2.1 a livello AA: seguirle conviene a chiunque, perché un sito accessibile è più facile da usare per tutti.

Cos’è un sito accessibile.

Un sito accessibile può essere usato anche da chi vede poco o non vede, da chi non usa il mouse, da chi sente poco o fa fatica a leggere testi lunghi. Le linee guida internazionali WCAG, pubblicate dal W3C, chiedono che i contenuti siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e robusti, cioè leggibili anche dalle tecnologie assistive come i lettori di schermo.

Cosa chiede la legge europea.

La direttiva (UE) 2019/882, chiamata European Accessibility Act, è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82. Dal 28 giugno 2025 fissa requisiti di accessibilità per alcuni prodotti e per questi servizi:

  • Commercio elettronico: i servizi forniti a distanza, con un sito o un’app, per concludere un contratto con un consumatore.
  • Servizi bancari per consumatori.
  • Libri elettronici e software dedicati.
  • Comunicazioni elettroniche e servizi che danno accesso ai media audiovisivi.
  • Trasporto passeggeri aereo, in autobus, ferroviario e per vie navigabili: siti, app, biglietti elettronici e informazioni di viaggio.

Chi rientra nell’obbligo deve anche spiegare, nelle condizioni generali o in un documento equivalente, come il servizio rispetta i requisiti di accessibilità.

Chi è esentato e chi controlla.

Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti: per il decreto sono le imprese con meno di 10 persone e con un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, entro la soglia fissata dalla norma. Un sito che si limita a presentare l’attività non compare nell’elenco dei servizi; se invece il tuo sito permette di concludere un contratto con un consumatore, per esempio un acquisto online, conviene verificare con un professionista se rientri.

Per i servizi l’autorità di vigilanza è AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale: valuta la conformità e riceve i reclami dei consumatori che non riescono a usare un servizio a causa di una disabilità. Le sue Linee guida sull’accessibilità dei servizi, versione 1.0 del 4 marzo 2026, citano come riferimenti tecnici la norma EN 301 549 e le WCAG 2.1 e precisano che, per essere conforme, un servizio deve rispettare almeno i criteri di livello A e AA.

Secondo AgID, per chi non rispetta gli obblighi sono previste sanzioni amministrative da 5.000 a 40.000 euro. Attenzione ai cosiddetti «overlay», i pulsanti che promettono di rendere accessibile un sito con un clic: la Commissione europea, citata da AgID, ricorda che non garantiscono la conformità.

Gli altri obblighi del sito, dalla partita IVA alla privacy, sono riassunti nella guida «Cosa deve avere un sito per essere in regola».

Perché conviene anche a te.

  • Più persone ti possono scegliere: chi vede poco, chi usa solo la tastiera, chi legge dal telefono in pieno sole.
  • Un sito più chiaro per tutti: testi leggibili, pulsanti evidenti, moduli semplici da compilare.
  • Un sito più facile da leggere per Google e per le AI: titoli in ordine, testi alternativi alle immagini e contenuti scritti nella pagina sono le stesse basi che li aiutano a capirti.
  • Parti avvantaggiato se un giorno l’attività cresce o comincia a vendere online.

Cinque prove che puoi fare da solo.

  1. Usa solo il tasto Tab: riesci a raggiungere menù, pulsanti e moduli, e vedi sempre dove ti trovi?
  2. Ingrandisci il testo al 200%: la pagina si legge ancora senza pezzi tagliati?
  3. Guarda i contrasti: niente testo grigio chiaro su fondo bianco o scritte sopra foto confuse.
  4. Controlla i moduli: ogni campo ha un’etichetta e gli errori sono spiegati a parole, non solo con un colore.
  5. Prova PageSpeed Insights: la sezione Accessibilità segnala alcuni problemi, ma un controllo automatico non sostituisce una verifica fatta da una persona.

Come lavoriamo con Aleryc.

I siti web di Aleryc sono progettati seguendo le linee guida internazionali di accessibilità (WCAG): contrasti leggibili, testi alternativi per le immagini, navigazione possibile anche da tastiera e con i lettori di schermo. Un sito accessibile è più facile per tutti.

Fonti.

Fonti consultate il 27 ottobre 2026. Questa guida è informativa e non sostituisce un parere legale: per sapere se la tua attività rientra negli obblighi, rivolgiti a un professionista.

Domande frequenti

Le domande che ci fanno più spesso.

Dipende da cosa fa il sito. Dal 28 giugno 2025 l’obbligo riguarda alcuni servizi rivolti ai consumatori, come il commercio elettronico, e non si applica alle microimprese che forniscono servizi. Un sito che presenta soltanto l’attività non è tra i servizi elencati, ma renderlo accessibile resta una scelta che conviene.

Per il decreto legislativo 82/2022 è un’impresa che occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, entro la soglia fissata dalla stessa norma. Se hai dubbi sulla tua situazione, chiedi al tuo commercialista.

No. Strumenti come la sezione Accessibilità di PageSpeed Insights trovano solo una parte dei problemi. Servono anche prove fatte da una persona, per esempio navigando solo con la tastiera o con un lettore di schermo.

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