Dal 2 agosto 2026 l’articolo 50 dell’AI Act chiede trasparenza: un chatbot deve far capire che è un’intelligenza artificiale, e immagini, video o audio generati che sembrano veri vanno dichiarati. I testi generati su temi di interesse pubblico vanno dichiarati, a meno che una persona li riveda e se ne assuma la responsabilità. In Italia la legge 132/2025 aggiunge, tra l’altro, l’obbligo per chi svolge professioni intellettuali di dire ai clienti quali sistemi di AI usa.
Le due norme, in breve.
- AI Act (Regolamento UE 2024/1689): è la legge europea sull’intelligenza artificiale. L’articolo 50, sulla trasparenza, vale dal 2 agosto 2026.
- Legge italiana sull’intelligenza artificiale (legge 23 settembre 2025, n. 132): affianca l’AI Act e indica come autorità nazionali AgID e ACN.
Cosa chiede l’AI Act a chi usa l’AI.
- Chatbot: chi fornisce il chatbot deve fare in modo che le persone capiscano di parlare con un’intelligenza artificiale, a meno che non sia evidente; se ne usi uno sul tuo sito, controlla che si presenti come assistente virtuale.
- Immagini, video e audio realistici generati o modificati con l’AI (i cosiddetti «deepfake»): chi li usa deve dichiararne l’origine artificiale. Per le opere chiaramente artistiche o di finzione basta una segnalazione che non rovini l’opera.
- Testi generati e pubblicati per informare su questioni di interesse pubblico: vanno dichiarati, salvo che siano stati rivisti da una persona che se ne assume la responsabilità editoriale.
- Come informare: in modo chiaro, al più tardi al primo contatto, e in forma accessibile.
Il Regolamento UE 2026/1744 ha dato tempo fino al 2 dicembre 2026 solo ai fornitori di sistemi generativi già sul mercato, per la marcatura leggibile dalle macchine. Per chi usa questi strumenti, come un’attività sul proprio sito, gli obblighi valgono dal 2 agosto 2026.
Cosa aggiunge la legge italiana.
- Professioni intellettuali (art. 13): l’AI è ammessa solo come supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale, e il professionista deve comunicare al cliente quali sistemi di AI usa, in modo chiaro e semplice.
- Diritto d’autore (art. 25): sono protette le opere frutto dell’ingegno umano, anche se create con l’aiuto dell’AI.
- Deepfake dannosi (art. 26): diffondere senza consenso immagini, video o voci falsificati con l’AI che causano un danno è ora un reato (art. 612-quater del codice penale).
In pratica, per il tuo sito e i tuoi social.
- Se hai un chatbot, fai in modo che si presenti come assistente virtuale fin dal primo messaggio.
- Se usi immagini o video generati che sembrano reali, scrivilo accanto, per esempio «immagine realizzata con l’intelligenza artificiale». Meglio ancora, per i tuoi spazi e i tuoi prodotti usa foto vere.
- Se pubblichi testi informativi, falli rivedere e firmare da una persona: è la condizione che evita l’etichetta.
- Non usare mai volti o voci di persone reali senza il loro consenso.
- Se sei un professionista, indica nel preventivo o nella lettera d’incarico quali strumenti di AI usi.
Con Aleryc.
Se le foto che puoi fornire non hanno la qualità adatta al sito, possiamo migliorarle o rigenerarle in alta qualità con l’AI, mantenendo le caratteristiche reali dei tuoi prodotti e della tua attività. Ogni testo che scriviamo viene rivisto a mano prima di andare online. Nel preventivo ti indichiamo per iscritto quali strumenti di intelligenza artificiale usiamo nel tuo progetto. Come usiamo l’intelligenza artificiale nel nostro lavoro lo spieghiamo nella pagina Come usiamo l’intelligenza artificiale.
Fonti.
- AI Act, articolo 50 (testo)
- Commissione europea: codice di buone pratiche sui contenuti generati con l’AI (10 giugno 2026)
- Commissione europea: linee guida sugli obblighi di trasparenza (20 luglio 2026)
- Regolamento (UE) 2026/1744
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Gazzetta Ufficiale)
Fonti consultate il 27 ottobre 2026. Questa guida è informativa e non sostituisce un parere legale.